AI Act articolo 50: cosa devi etichettare (e cosa no) se usi l'AI in azienda
19 luglio 2026
Dal 2 agosto 2026 l'articolo 50 dell'AI Act impone la trasparenza a chi usa l'AI: chatbot che si dichiarano, deepfake etichettati, testi generati resi noti. Ma le eccezioni contano quanto gli obblighi: ecco cosa deve fare davvero una PMI, caso per caso, con checklist operativa e scadenze aggiornate dopo il Digital Omnibus.
Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50 · riguarda ogni azienda che usa l'AI verso clienti e pubblico · si applica dal 2 agosto 2026 · aggiornato al 19 luglio 2026.
Un chatbot che risponde ai clienti, un'immagine fotorealistica generata per i social, un articolo scritto con l'AI e pubblicato sul blog: dal 2 agosto 2026 ognuno di questi casi ha una regola precisa, l'articolo 50 dell'AI Act. La buona notizia: gli obblighi davvero a tuo carico sono meno di quanto sembri, e le eccezioni contano quanto le regole.
Questa è una guida informativa, non una consulenza legale: per i casi di confine confrontati con un legale.
In sintesi
- Cosa: trasparenza su chatbot, contenuti sintetici, deepfake e testi informativi (art. 50, Regolamento UE 2024/1689).
- Chi: i fornitori per la parte tecnica (par. 1 e 2); tu come deployer per deepfake, testi di interesse pubblico ed emozioni (par. 3 e 4).
- Da quando: 2 agosto 2026, data NON rinviata dal Digital Omnibus; finestra al 2 dicembre 2026 solo per la marcatura dei sistemi già sul mercato.
- Sanzioni: fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato; per le PMI vale il minore dei due (art. 99).
- Cosa fare: censimento dei punti di contatto AI, chatbot, contenuti, vendor, formazione del team.
Cosa dice l'articolo 50, in chiaro
L'articolo 50 è il capo del Regolamento dedicato alla trasparenza dei sistemi che parlano con le persone o generano contenuti. La divisione dei compiti è netta: la parte tecnica spetta al fornitore dello strumento (progettare il chatbot perché si dichiari, marcare i file generati); la dichiarazione al pubblico spetta al deployer, cioè all'azienda che lo usa. Una PMI che lavora con software comprati o in abbonamento è quasi sempre deployer. Il testo integrale in italiano è su EUR-Lex.
Sulla forma delle informazioni il Regolamento è esplicito:
«Le informazioni [...] sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.» (art. 50, par. 5)
In più, formati accessibili. Tradotto: niente riga nel footer, niente clausola nei termini e condizioni.
La regola da ricordare: dichiara l'AI al primo contatto. La trasparenza che arriva dopo la domanda non è più trasparenza.
Chatbot: l'obbligo è del fornitore, la verifica è tua (art. 50, par. 1)
Chi sviluppa un sistema che interagisce con le persone deve progettarlo perché l'utente sappia di stare parlando con un'AI (art. 50, par. 1). È un obbligo "by design" del fornitore, con un'eccezione: l'avviso non serve se l'AI è già evidente per una persona ragionevolmente informata, nel contesto d'uso. Il tuo compito è pratico: scegliere un fornitore conforme e verificare che l'avviso compaia al primo messaggio, non sepolto nei termini di servizio (art. 50, par. 5). Occhio ai voicebot telefonici, dove l'AI è meno evidente: serve l'avviso vocale iniziale.
Marcatura dei contenuti: cosa chiedere al vendor (art. 50, par. 2)
I fornitori dei sistemi generativi, compresi i modelli per finalità generali, devono marcare gli output (audio, immagini, video, testo) in un formato leggibile meccanicamente (art. 50, par. 2). Non tocca a te implementare watermark: tocca a te scegliere strumenti conformi. Due domande da fare per iscritto al vendor: gli output sono marcati in formato machine-readable? E se il sistema era già sul mercato prima del 2 agosto 2026, entro quando si adegua? Qui il Digital Omnibus concede tempo fino al 2 dicembre 2026: misura confermata dalle istituzioni UE, in attesa di pubblicazione in Gazzetta; i sistemi nuovi nascono conformi. Il Codice di buone pratiche su marcatura ed etichettatura pubblicato il 10 giugno 2026 (art. 50, par. 7) è volontario, ma un vendor che lo segue ti semplifica la verifica. Il confine tra gli obblighi dei fornitori dei modelli e i tuoi è nella guida su ChatGPT in azienda e l'AI Act.
Riconoscimento delle emozioni e biometria: obbligo diretto (art. 50, par. 3)
Se usi un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica (per esempio un software che valuta lo stato emotivo dei clienti al telefono), devi informare le persone esposte e trattare i dati secondo il GDPR (art. 50, par. 3). E attenzione: sui dipendenti o nella formazione questi sistemi sono già vietati dal 2 febbraio 2025 (art. 5), salvo motivi medici o di sicurezza.
Deepfake: qui l'obbligato sei tu (art. 50, par. 4, primo comma)
Un deepfake è un contenuto che assomiglia notevolmente a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e potrebbe apparire falsamente autentico (considerando 134). Chi lo pubblica deve rendere noto che è generato o manipolato artificialmente (art. 50, par. 4, primo comma): avatar del titolare, voce clonata, testimonial sintetici richiedono una dichiarazione visibile alla prima esposizione. Per le opere "manifestamente" artistiche, creative o satiriche l'obbligo si riduce a rivelare l'esistenza del contenuto sintetico, ma non sparisce. Per uno spot aziendale l'appiglio artistico è fragile: un'indicazione tipo "video generato con AI" chiude la questione.
Testi pubblicati per informare il pubblico (art. 50, par. 4, secondo comma)
Il caso più rilevante per chi fa contenuti. I testi generati dall'AI e pubblicati "per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico" vanno dichiarati (art. 50, par. 4, secondo comma). Ma l'eccezione è la via maestra: se il testo passa una revisione umana e una persona fisica o giuridica se ne assume la responsabilità editoriale, l'etichetta non serve. Un post promozionale o una newsletter commerciale, in genere, non rientrano nemmeno nel perimetro. Il punto operativo è avere un processo di revisione documentato, con prudenza sui temi sensibili (salute, finanza, diritto), dove i margini interpretativi restano.
Tre casi concreti: non serve fare nulla / va fatto
| Caso | Non serve fare nulla | Va fatto |
|---|---|---|
| E-commerce | Descrizioni prodotto scritte con l'AI | Modella fotorealistica generata: dichiararlo (art. 50, par. 4) |
| PMI con chatbot di assistenza | Avviso già chiaro al primo messaggio | Verifica su ogni canale, incluso il voicebot telefonico (art. 50, par. 1 e 5) |
| Blog aziendale scritto con l'AI | Articoli con revisione umana vera e responsabilità editoriale (art. 50, par. 4, secondo comma) | Documentare il processo: chi rilegge, chi approva, chi firma |
Le regole bonus, una per caso:
- E-commerce: se un'immagine sembra una fotografia, trattala come tale: etichetta.
- Chatbot: se l'AI non è evidente dal contesto, un'etichetta esplicita chiude la questione a costo zero.
- Blog: l'esenzione vale se la revisione è sostanziale, non una passata alle virgole.
La regola da ricordare, di nuovo: dichiara l'AI al primo contatto.
La checklist per arrivare pronto al 2 agosto
- Censisci i punti di contatto con l'AI. Chatbot, voicebot, immagini e video pubblicati, testi generati, strumenti dei vendor: un foglio condiviso basta.
- Sistema il chatbot. Avviso chiaro al primo messaggio su ogni canale (art. 50, par. 1 e 5). Se manca, chiedi al fornitore di attivarlo.
- Classifica i contenuti. Realistico o illustrativo? Informativo o commerciale? Revisionato da chi? Decidi cosa etichettare e scrivilo in una policy di una pagina.
- Interroga i vendor. Conferma scritta della marcatura machine-readable (art. 50, par. 2) e, per i sistemi già in uso, dei tempi di adeguamento entro il 2 dicembre 2026.
- Forma il team. Chi pubblica deve riconoscere da solo un caso da etichettare: come impostare la formazione, già obbligatoria, è nella guida all'art. 4 e alla formazione AI in azienda.
Le sanzioni, senza allarmismo
Violare gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 espone a sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore (art. 99, par. 4). Per le PMI e le start-up vale sempre il minore dei due valori (art. 99, par. 6), e le autorità devono tenere conto della sostenibilità economica delle piccole imprese. Fasce, criteri e chi vigila in Italia nell'articolo sulle sanzioni dell'AI Act.
Le date che contano
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 10 giugno 2026 | Pubblicato il Codice di buone pratiche su marcatura ed etichettatura (volontario) |
| 2 agosto 2026 | Si applica l'art. 50: chatbot, deepfake, testi informativi. Non rinviata dall'Omnibus |
| 2 dicembre 2026 | Fine della finestra per la marcatura (art. 50, par. 2) dei sistemi già sul mercato: confermata dalle istituzioni UE, in attesa di Gazzetta |
Il calendario completo, con ciò che è già in vigore e ciò che slitta al 2027-2028, è nel pillar sugli obblighi AI Act per le PMI.
Domande frequenti
Il chatbot del mio sito deve dichiarare di essere un'AI? Sì, ma l'obbligo di progettazione è del fornitore (art. 50, par. 1): il sistema deve nascere in modo che l'utente lo capisca. A te spetta la verifica: avviso al primo messaggio, chiaro e distinguibile. Se l'AI è già evidente dal contesto, l'avviso non è dovuto.
Devo scrivere "generato con AI" sugli articoli del blog? In genere no. L'obbligo riguarda i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, e cade se c'è revisione umana e qualcuno si assume la responsabilità editoriale (art. 50, par. 4, secondo comma). Se una persona rilegge, approva e firma, l'etichetta non serve. Documenta però il processo.
Le immagini generate per i social vanno etichettate? Dipende da cosa mostrano. Se sono illustrative o chiaramente astratte, no. Se sembrano fotografie autentiche di persone, luoghi o eventi reali, sono deepfake e va dichiarato che sono generate artificialmente (art. 50, par. 4). La marcatura tecnica del file resta a carico del fornitore dello strumento (art. 50, par. 2).
Il Digital Omnibus ha rinviato l'articolo 50? No. Il pacchetto approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 ha rinviato gli obblighi sull'alto rischio, non la trasparenza: chatbot, deepfake e testi informativi restano al 2 agosto 2026. L'unica novità è la finestra fino al 2 dicembre 2026 per la sola marcatura dei sistemi preesistenti, in attesa di Gazzetta.
Cosa rischia una PMI che ignora l'articolo 50? Le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale (art. 99, par. 4), ma per PMI e start-up si applica sempre il minore tra i due valori (art. 99, par. 6). Le autorità devono inoltre considerare la sostenibilità economica delle piccole imprese: proporzionalità, non terrore.
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Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689, testo IT su EUR-Lex (consultato il 19 luglio 2026) · Commissione europea, Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content (10 giugno 2026) · Commissione europea, consultazione sulle linee guida di trasparenza ex art. 50 (chiusa il 3 giugno 2026) · Parlamento europeo, Legislative Train, Digital Omnibus on AI (voto del 16 giugno 2026)
Se vuoi arrivare al 2 agosto con il chatbot in regola, i contenuti classificati e un team che sa cosa etichettare, è il lavoro che facciamo ogni settimana con le PMI: parliamone. Mappiamo i punti di contatto, scriviamo la policy e formiamo le persone, anche in presenza.